Il consulente fiscale paga le sanzioni per la dichiarazione tardiva del cliente nonostante i «disguidi tecnici»

Il consulente fiscale paga le sanzioni per la dichiarazione tardiva del cliente nonostante i «disguidi tecnici»

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In tema di sanzioni amministrative comminate – per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti – a un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici (“nella specie i cd. errori bloccanti”), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto: le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali perché il rispetto dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all’esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento dell’amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell’equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva.

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