Intimazione di pagamento – Prescrizione Crediti di natura tributaria.

Intimazione di pagamento – Prescrizione Crediti di natura tributaria.

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In data 27 aprile la C.T.P. di Caserta ha pubblicato sentenza mezzo la quale accogliendo le eccezioni sollevate da Dr Iodice ha annullato una intimazione di pagamento di 200 mila euro.

Nella motivazione si legge ” Il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito di non aver mai ricevuto la preventiva notifica delle cartelle di pagamento costituendi il presupposto del successivo atto impositivi. Ha ribadito l’estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione riportando analiticamente ciascuna cartella di pagamento, la data di notifica della stessa, la data di notifica dell’atto di intimazione ed il termine di prescrizione in relazione alla natura del credito. Il ricorso va accolto in quanto alla stregua delle ragioni illustrate in ricorso e dalla documentazione in atti i crediti di natura tributaria risultano effettivamente prescritti.”

La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non  può trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016.

La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo, tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e ss.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà, il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (codice civile, art.2964 e segg.)

Francesco Iodice

 

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