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Agricoltura e Fisco: un dialogo spesso difficile
Il settore agricolo, con le sue peculiarità e normative specifiche, rappresenta spesso una sfida per i funzionari dell’amministrazione finanziaria. La complessità delle leggi e la continua evoluzione del settore rendono difficile per alcuni funzionari dell’amministrazione finanziaria avere una conoscenza approfondita di tutte le sfaccettature dell’agricoltura.
Cerchiamo di fare un po’ di ordine.
Definizione delle attività agricole connesse
II D.lgs. 228/2001 (c.d. “Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”) ha profondamente innovato il settore agricolo ispirandosi a un modello di impresa agricola rivolta al mercato, in grado di diversificare e ottimizzare la produzione di alimenti, nonché di incrementare il proprio reddito tramite attività rivolte alla collettività come, ad esempio, la manutenzione e la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle peculiarità produttive locali.
In particolare, l’art. 1 della Legge di orientamento ha integralmente sostituito il previgente testo dell’art. 2135 c.c. e ha ridisegnato la figura dell’imprenditore agricolo, considerando agricola l’attività di cura e sviluppo di un intero ciclo biologico di carattere vegetale o animale ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso. La modifica ha posto le basi per superare la concezione esclusivamente “fondiaria” dell’impresa agricola produttiva di beni destinati prevalentemente all’autoconsumo.
Ai fini civilistici la definizione di attività agricole connesse è fornita dall’art. 2135 del codice civile nel modo seguente: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente d attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e de patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge” Con la nuova disposizione, il richiamo all’esercizio normale dell’agricoltura è stato sostituito con il criterio della prevalenza dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquistati da terzi. È così venuta meno la necessità di verificare la connessione con l’attività agricola principale caso per caso perché sono considerate agricole anche quelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate “normalmente” dall’agricoltore, erano in precedenza considerate attività commerciali. Ai fini dell’inquadramento civilistico le attività agricole connesse devono essere esercitate dal medesimo imprenditore che svolge una delle attività agricole principali (requisito soggettivo) e i prodotti oggetto delle attività agricole connesse devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura o dall’allevamento di animali (requisito oggettivo). La disciplina dell’impresa agricola è stata estesa, pertanto, anche ad alcuni tp di attività che precedentemente erano ricondotte alla fattispecie dell’impresa agricola solo in via interpretativa. Nello specifico, è consentito all’imprenditore agricolo di esercitare le seguenti attività, a condizione che riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali:
A seguito della modifica dell’art. 2135 codice civile, l’art. 2, L. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha modificato l’art, 32 del TUR, introducendo, tra l’altro, modifiche ai fini delle imposte sul reddito delle c.d. Attività agricole connesse. In particolare, ai sensi del novellato articolo 32 del tuir sono considerate produttivo di reddito agrario le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministero dell’economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali. Ai fini fiscali, pertanto sono considerate attività connesse all’agricoltura e produttivo di reddito agrario quelle richiamate ai fini civilistici del citato articolo 21 35 codice civile. Il TUIR, tuttavia per l’individuazione dei prodotti ottenuti per prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o di allenamento di animali fa riferimento a un decreto del ministero del documento di finanza della pubblicassi ogni due anni. In tal senso la norma fiscale è più restrittivo rispetto a quella civilistica individuando una lista di prodotti il legislatore tributario inteso distinguere la tassazione la tassazione catastale ha un additivate categoria di beni con le esclusioni di altri la conseguenza di ciò è più di ciò è possibile verificarsi di una discrasia tra attività considerate connessi in senso civilistico, rispetto a quello considerate produttive di reddito agrario sotto il profilo fiscale In altre parole è possibile che un’attività che vende da quelle connesse all’agricoltura ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile non rientra da quelle attività produttive di reddito esenti dall’articolo 32 del TUIR.
Tassazione delle attività agricole connesse
Per determinare correttamente la tassazione delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione svolte dall’imprenditore agricolo è necessario verificare una serie di fattori (es. rispetto del criterio della prevalenza, tipologia di attività svolta e tipologia di prodotti). In particolare, le suddette attività possono essere produttive delle seguenti tipologie di reddito:
L’art. 56-bis del TUIR si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:
svolgimento di attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione esercitate congiuntamente ad attività di manipolazione o trasformazione di prodotti non contenuti nel DM Ministeriale. Anche in questo caso, è necessario valutare l’esercizio usuale delle stesse nell’ambito dell’attività agricola
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