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Con questa locuzione “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” [OIC 29] si indicano quei fatti, positivi o negativi, che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, in genere individuata come la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori.
Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data della sua approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali avere un effetto rilevante sullo stesso, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, secondo le regole che seguono, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.
L’OIC 29 individua tre fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
Per quanto riguarda i primi, sono fatti che si riferiscono a condizioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma delle quali si viene a conoscenza solo in data successiva. In questo caso i valori di fine esercizio, patrimoniali o reddituali, devono essere rettificati per recepire tali fatti nel rispetto del principio di competenza economica, riflettendosi pertanto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d’esercizio.
Alcuni esempi sono forniti dallo stesso principio contabile:
Dopo la chiusura dell’esercizio si possono verificare invece fatti e circostanze che non sono da recepire nell’esercizio in chiusura, ma andranno ad incidere sul bilancio del nuovo esercizio appena aperto.
Esempi sono:
Tali fatti quindi non vanno rilevati in bilancio, ma devono essere illustrati nella nota integrativa affinché i destinatari dell’informazione societaria possono fare le opportune valutazioni e prendere le più consapevoli decisioni.
Ricordiamo inoltre che l’art. 2428, comma 3, n. 5 Cod. Civ. richiede che dalla relazione sulla gestione risultino in ogni caso i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Di conseguenza l’informazione richiesta nella nota integrativa può avvenire anche mediante un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.
L’OIC 29, nel concludere la disamina sulle tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tratta infine di quelli accadimenti che possono mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale, e a cui gli amministratori devono prestare particolare attenzione, anche al fine di un’eventuale messa in liquidazione della società o di cessazione dell’attività operativa o di una più semplice riflessione sulla necessità di basarsi ancora nelle valutazioni di bilancio d’esercizio sul presupposto della continuità aziendale.
Un esempio di tale fattispecie è costituito da un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria di un’impresa dopo la chiusura dell’esercizio, di dimensioni tali da porre dubbi sulla continuità aziendale.
Secondo quanto stabilito sempre dall’art. 2423 – bis, primo comma n.4), “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questa”, ma ovviamente prima della data di formazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo.
Per chiarire le modalità applicative della norma, occorre considerare che il richiamo al criterio di competenza sopra ricordato è da intendersi riferito non già al fatto in sé, che può dunque verificarsi sia prima che dopo il 31 dicembre, purché sia conosciuto entro la data di formazione del bilancio, quanto al componente reddituale che ne scaturisce, il quale deve invece riguardare situazioni già esistenti nell’esercizio appena chiuso, dunque di competenza del medesimo.
Volendo essere chiari.
Fatto accaduto entro il 31/12. Un esempio di un fatto accaduto entro il 31.12 potrebbe essere rappresentato da una impresa con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01/ -31/12), che in data 30/12/2012 subisce un incendio. Del fatto, l’organo amministrativo ne viene a conoscenza il 2/01/2013. Nel caso riportato nell’esempio, poiché l’evento, cioè l’incendio, si è verificato nell’esercizio appena chiuso, di tale perdita bisogna tenere conto nello stesso esercizio, andando quindi ad influire direttamente sul relativo risultato economico.
Fatto accaduto dopo il 31/12. Se, invece, l’incendio si fosse sviluppato nei primi giorni dell’anno successivo, allora la relativa perdita sarebbe stata di competenza del nuovo esercizio e gli amministratori avrebbero avuto l’obbligo, ai sensi del punto 5) del secondo comma dell’art. 2428 del Codice civile, di esporre nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la natura dell’evento e le relative conseguenze finanziarie, economiche e gestionali per l’impresa.
In sostanza, al fine di individuare l’esercizio di competenza dei rischi e delle perdite ciò che rileva non è quando si è avuta notizia dell’evento a cui il rischio o la perdita sono connessi, ma quando l’evento si è verificato.
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