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In data 30 novembre 2018, la commissione tributaria provinciale di Caserta, sez. 12, ha pubblicato la sentenza n. 4542/2018, mezzo la quale accogliendo le eccezioni sollevate dal Dr F. Iodice, ha completamento annullato una cartella di pagamento.
In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Nel caso esaminato dalla commissione il contribuente aveva versato la prima rata con un giorno di ritardo.
Il presupposto della decadenza dal beneficio del rateizzo era palesemente illegittimo.
Francesco Iodice
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